Mettetevi comodi, ché il discorso di oggi è lungo.
Argomento: l’elezione (anzi la riconferma) del Revisore dei conti.
Stamattina ho presentato un esposto al Segretario (e Direttore generale) del Comune di Alife e al Prefetto di Caserta, per ottenere la sospensione in via cautelativa dell’elezione del Revisore dei conti avvenuta il 4 novembre scorso. Con lo stesso esposto ho chiesto pure l’avvio delle dovute indagini finalizzate ad appurare se è vero, come sembrerebbe da atti d’Ufficio del Comune, che nel triennio scorso il Revisore abbia ricevuto compensi in misura superiore a quelli dovuti per Legge. Ho fatto questo perché – mi pare ovvio – laddove questo fatto (sul compenso) dovesse essere accertato per vero, ci sarebbe più di un motivo per delegittimare l’elezione del Revisore (che è lo stesso del passato triennio).
Pensate: se dovesse risultare vero che il Revisore ha incassato un compenso più alto del dovuto, paradossalmente ci troveremo di fronte al caso in cui Chi avrebbe dovuto effettuare i controlli contabili (cioè il Revisore dei conti) non s’è accorto né ravveduto di incassare un compenso diverso e, soprattutto, più alto di quanto gli era dovuto.
Ripeto che, per ora, sono solo ipotesi. Ma a garanzia di ogni più completa trasparenza e legalità – specialmente a favore dei Cittadini di Alife – ho preso l’iniziativa di far presente questi fatti all’Amministrazione esortandola a dare ogni dovuto chiarimento.
E’ una storia che ha dell’assurdo. Prende il via il 23 settembre scorso. Infatti, l’atto d’Ufficio al quale faccio riferimento è datato ed è stato protocollato al Comune di Alife il 23 settembre. Metto in evidenzia una sola questione, quella che a me sembra la più incredibile di tutta la storia. Chi ha voglia (e tempo) può leggersi i dettagli dell’esposto, che pubblico integralmente in coda.
Questa la questione: il Revisore dichiara di aver prodotto un “referto al Consiglio comunale sul controllo di gestione”. Il “referto” a cui si riferisce il Revisore è un atto dovuto per Legge (articolo 235 del Tuel) in una sola e specifica ipotesi: quando “rilevi gravi irregolarità di gestione”. Quindi, secondo la dichiarazione del Revisore, Egli avrebbe avvertito il Consiglio comunale che sul Comune c’erano delle gravi irregolarità. Vi lascio immaginare il mio stupore: io non ho mai ricevuto quel referto! Allora ho fatto due ipotesi: 1) o il referto non c’è mai stato, oppure 2) il referto è stato tenuto segreto e non comunicato né notificato ai Consiglieri comunali nè mai portato all'attenzione del Consiglio comunale. Nell’uno e nell’altro caso, ci troviamo di fronte ad una situazione amministrativa a dire....... poco “irregolare”? (?!?!?).
Dai chiarimenti che ho chiesto, mi aspetto una sola risposta per rasserenare l’atmosfera: che ogni mio dubbio sollevato nell’esposto è già stato verificato in quei giorni che vanno dal 23 settembre fino al 3 novembre; non solo. Ma anche che ogni mio dubbio è stato verificato come “insussistente”, così da giustificare il perché, durante il Consiglio comunale, nessuno abbia sollevato eccezione di legittimità alla riconferma del Revisore dei conti. Io ci credo poco..... e questo è davvero brutto per Alife (ahimè!). Infatti, se dovesse venir fuori il contrario, e cioè che nessuno sul Comune ha dato una lettura a quel documento.... beh, in tal caso….. non saprei che dirvi: facciamoci il segno di croce e preghiamo: “che Iddio ce la mandi buona!!!!”.
Fino a quando resisterò, mi chiedevo stamattina mentre mi sbarbavo? Non lo so.
Certo che la situazione è gravissima. E’ gravissima perché non c’è motivo valido per giustificare il voto, compatto, di questa Maggioranza per la riconferma del vecchio Revisore. Ho passato il fine settimana a rifletterci su. Tutti i consiglieri di Maggioranza sanno che, se ci sono indagini in corso sul Comune di Alife, questo non è stato per l’intraprendenza del Revisore dei conti, ma per quella di un Consigliere comunale. Alcuni consiglieri di Maggioranza, inoltre, sapevano dei dubbi relativi al compenso del Revisore per il passato triennio. Eppure…. Eppure sono arrivati in Consiglio comunale e che cosa hanno fatto? Hanno voluto la riconferma del Revisore dei conti!!!!
Mi aiutate a dare una risposta a questi interrogativi, per favore?
1) Perché la Maggioranza ha voluto la riconferma del vecchio Revisore dei conti?
2) Perché il voto di riconferma del vecchio Revisore ha favorito anche il rientro di un Consigliere “dissidente”?
La Maggioranza aveva l’opportunità di dimostrare la discontinuità con il passato, ma non l’ha fatto. Ed ha perso un’occasione d’oro.
Adesso è diventata ancora meno credibile e affidabile.
Buona giornata.
Ciao, Daniele.
Ecco il testo dell'istanza presentata stamattina
Oggetto: Invito alla sospensione, in via cautelativa, della Deliberazione del Consiglio comunale del 4 novembre 2010 relativa alla nomina del Revisore dei conti per il triennio 2010/2012
Gentilissimo Signor Segretario/Direttore Generale,
1. lo scorso 4 novembre si è tenuto il Consiglio comunale – da Lei verbalizzato nelle precipue funzioni di Segretario comunale – per deliberare la nomina del nuovo Revisore dei conti del Comune.
2. La riunione del Consiglio comunale, introdotta dal Presidente con la lettura della proposta di Deliberazione, ha visto eleggere il nuovo Revisore, con votazione segreta, nella persona del dr. Mauro Masullo, già titolare dello stesso incarico nell’ultimo triennio.
3. In apertura dei lavori, c’è stato modo per ricordare che la procedura di nomina del Revisore ha preso avvio, giustamente, con Avviso pubblico. Ed è stato altresì evidenziato che, senza alcun effetto vincolante per la decisione del Consiglio comunale, l’Avviso indicava altri requisiti e titoli professionali in aggiunta a quelli di Legge. Ciò lascia supporre – e chiedo conferma – che gli Uffici abbiano attivato un regolare procedimento amministrativo, in merito alla raccolta delle candidature e alla valutazione della eleggibilità dei relativi Professionisti.
4. Le chiedo: è stata valutata compiutamente la posizione della candidatura del dr. Masullo? Qual è stato il giudizio finale? Le pongo queste domande, nonostante le risposte siano ricavabili dai lavori svolti il 4 novembre dal Consiglio comunale: poiché alla proclamazione dell’elezione non è stato sollevato alcun rilievo, deve ritenersi che la nomina sia avvenuta in piena legittimità. Peraltro, la Deliberazione di nomina è stata posta pure al voto del Consiglio comunale, ex articolo 56 del Regolamento del Consiglio comunale, per “essere dichiarata immediatamente eseguibile”, con questo lasciando intendere non necessario nemmeno il controllo di legittimità ex post dell’Eletto.
5. Le pongo queste domande perché, da atti di Ufficio, ho avuto modo di riscontrare la possibilità di rilevare delle presunte gravi irregolarità a carico del dr. Masullo, commesse in veste di Revisore dei conti durante il passato triennio. Irregolarità che, se venissero per vero accertate, oltre che potenzialmente legittimanti una procedura di revoca (ex art. 235 del Tuel), potrebbero anche seriamente inficiare il rapporto da instaurarsi tra il Comune di Alife, e in particolare il Consiglio comunale, e il neo Revisore dei conti. Trattandosi di mere supposizioni e non spettando al sottoscritto i compiti di valutazione e di apprezzamento né dell’esistenza e né della gravità dei fatti, rimetto a Lei la questione nei termini e nelle circostanze che provo meglio a specificare.
6. In atti di Ufficio (protocollo n. 10880 del Comune di Alife) risulta che in data 23 settembre u.s. il dr. Masullo ha depositato una “nota esplicativa delle tariffe applicate” (termine “tariffe” da intendersi quale “compenso” riconosciuto al Revisore), a conclusione del mandato triennale. La nota, avente stessa data del 23 settembre, è indirizzata al Comune di Alife – Area Finanziaria, nonché per conoscenza «a chiunque ne faccia richiesta, allusione o uso strumentale delegittimante».
7. In esordio, il dr. Masullo afferma (riporto lo scritto testuale):
«Il compenso dei revisori, ex art. 241 D.Lgs 267/2000 (TUEL) comma 1 è da aggiornarsi a cura del Ministero dell’Interno, di concerto con il Ministero dell’Economia, “triennalmente”. L’ultimo aggiornamento è avvenuto nel 2005, in data precedente la legge finanziaria 2007 che prevede la sostituzione del collegio dei revisori con il revisore unico per gli enti dai 5000 ai 15.000 abitanti. Al compenso base vanno sommate, secondo quanto promanante dagli stessi Ministeri, le maggiorazioni:
· Obbligatoria del 10% in relazione alla spesa corrente pro-capite dell’Ente;
· Obbligatoria del 10% in relazione alla spesa per investimenti pro-capite dell’Ente;
· Facoltativa del 20% in relazione alle ulteriori funzioni».
8. In merito, evidenzio che la norma cui si riferisce il dr. Masullo (articolo 241 del Tuel) non fissa “il” compenso spettante al Revisore, ma “il limite massimo del compenso base annuo lordo” che è possibile (è cioè una facoltà) riconoscere al Revisore. Infatti, il Tuel attribuisce al Consiglio comunale la facoltà di fissare liberamente il compenso del Revisore, con la stessa Deliberazione di nomina. Tale libertà (di fissare il compenso) non è piena, trovando limitazione negli importi massimi fissati dalla Legge. Ciò significa, allora, che il compenso del Revisore viene quantificato dal Consiglio comunale in un importo che “non deve” eccedere i limiti fissati dal Dm 20 maggio 2005 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 128 del 4 giugno 2005).
9. La nota del dr. Masullo prosegue affermando (riporto lo scritto testuale):
«Tra le ulteriori funzioni svolte durante il triennio, escluse dalle attività indicate nell’articolo 239 D. Lgs. 267/2000, si rammentano a titolo non esaustivo,
· collaborazione nella stesura di atti complessi;
· indagini patrimoniali
· studio sulle alienazioni immobiliari
· assistenza nella definizione dell’esposizione finanziaria vs. commissariato di governo per emergenza rifiuti.»
10. L’affermazione del dr. Masullo, evidentemente, fa riferimento all’articolo 241, comma 2, del Tuel il quale stabilisce che il compenso del Revisore può essere aumentato dall’Ente locale fino al limite massimo del 20% in relazione alle ulteriori funzioni assegnate rispetto a quelle indicate nell’articolo 239 del medesimo Tuel. Il Revisore, infatti, una volta nominato, è tenuto a svolgere gli specifici compiti individuati dall’articolo 239 del Tuel; qualora, oltre questi, gli vengano affidate altre funzioni, il Consiglio comunale “può” (attenzione: è ancora una facoltà) aumentare il compenso “fino al limite massimo del 20%”. Le “ulteriori funzioni” cui si riferisce il Tuel devono comunque risultare da uno specifico atto d’incarico del Consiglio comunale ovvero, ai sensi del comma 6 dell’articolo 239 del Tuel, devono essere previste dallo Statuto del Comune.
11. La nota del dr. Masullo prosegue affermando (riporto lo scritto testuale):
«Oltre la innegabile presenza giornaliera presso i diversi uffici dell’Ente al fine di operare, per quanto umanamente possibile, un controllo complessivo sulla gestione, tradotto inevitabilmente – in tempi tutt’altro che sospetti, in un referto agli organi giurisdizionali, oltre che al Consiglio (ex art. 235 D. Lgs 267/2000 per gravi irregolarità)»
12. Rilevo qui un’affermazione molto importante e celante presunte gravi responsabilità a carico degli Uffici Comunali, del Presidente del Consiglio comunale e della Sua persona in qualità di Segretario/Direttore generale. Mi spiego. Il dr. Masullo afferma di aver “tradotto” le sue attività di controllo complessivo sulla gestione «…in un referto… al Consiglio (ex art. 235 D. Lgs 267/2000 per gravi irregolarità)». Deve trattarsi, evidentemente, dell’obbligo sancito dal Tuel all’articolo 239 (e non all’art. 235 indicato dal dr. Masullo) in virtù del quale, infatti, l’Organo di revisione deve svolgere “referto all’organo consiliare su gravi irregolarità di gestione…”. Le posso garantire di non aver mai ricevuto il referto di cui il dr. Masullo fa menzione. Due le ipotesi, dunque: 1) o il referto non c’è mai stato (e, dunque, il Revisore Masullo non starebbe dicendo il vero) oppure 2) al referto non è stato garantito il completamento del procedimento amministrativo che lo avrebbe portato almeno a essere comunicato/notificato ai Consiglieri comunali (e, dunque, in tal caso, sarebbe anche Lei chiamata in causa, quale responsabile, del procedimento amministrativo). E’ ovvio che queste mie considerazioni sono solo delle supposizioni che necessitano del riscontro negli atti. Pertanto, attesa la gravità dei fatti dichiarati dal dr. Masullo, Le chiedo di chiarire ogni dubbio e di prendere, eventualmente, ogni dovuto provvedimento del caso.
13. La nota del dr. Masullo prosegue affermando (riporto lo scritto testuale):
«Tanto premesso, verificato che almeno in parte, sovviene la Tariffa professionale Dottori Commercialisti in vigore ex D.P.R. n. 645/94 (– è di questi giorni la pubblicazione della nuova Tariffa con incrementi di almeno il 50%), la quale alla Sezione V, art. 38 pure afferma che al Dottore Commercialista, revisore di Enti pubblici, “qualora l’incarico comporti particolari difficoltà, o nel caso di unico revisore, agli onorari massimi di cui ai commi 2 e 3 dell’art. 37 può essere applicata una maggiorazione non superiore al 100%”. Inoltre, per analogia, l’art. 37 di detta Tariffa stabilisce che “i compensi del presente articolo sono aumentati fino ad un massimo del 100% in tutti quei casi in cui il collegio” (o Revisore unico) “è chiamato a svolgere specifici nuovi adempimenti in forma di norme di legge entrate in vigore successivamente all’approvazione della presente tariffa)”;»
14. Quanto afferma il dr. Masullo non sembra corrispondere al vero. Per due motivi. Primo motivo: non esiste una norma di Legge che autorizzi il ricorso alla Tariffa professionale dei Dottori commercialisti per fissare il compenso del Revisore dei conti di un Comune. Secondo motivo: la norma citata dal dr. Masullo (articolo 38 del Dpr n. 645/94) non riguarda un “Ente locale” qual è il Comune, ma un “Ente pubblico”. Dunque affermazioni fuorvianti. A maggior rigore, riporto il testo dell’articolo 38 della vigente Tariffa dei Dottori commercialisti (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 242 del 15 ottobre 2010) che comunque non risulta modificato rispetto alla versione ex Dpr n. 645/1994:
Articolo 38
Funzione di revisore in enti pubblici
1. Al professionista, revisore in enti pubblici, per i quali non sia prevista un’apposita tariffa, spettano gli onorari previsti all’articolo precedente per i sindaci di società, commisurati rispettivamente:
a) alle entrate degli enti anziché ai componenti positivi di reddito;
b) al fondo di dotazione anziché al patrimonio netto;
c) al fondo di dotazione anziché al capitale sociale.
2. Qualora l’incarico comporti particolari difficoltà, o nel caso di unico revisore, agli onorari massimi di cui ai commi 2 e 3 dell’articolo 37 può essere applicata una maggiorazione non superiore al 100%.
15. Il Consiglio dell’Ordine dei Dottori commercialisti, spiegando la portata dell’articolo 38 della Tariffa, precisa che esso vale “per le funzioni di controllo svolte dai sindaci nelle società e dei revisori, o sindaci, negli enti privati e nei consorzi”. Occorre fare una precisazione: il termine “sindaco” qui usato non va confuso con l’omonimo “Sindaco” che ha il significato di primo cittadino e capo della Giunta comunale, perché deriva da “Collegio sindacale” che è l’Organo di revisione dei conti di società ed enti privati, composto appunto da “Sindaci”. Converrà che il nostro Comune, al pari di tutti i Comuni d’Italia, non è un ente privato, né un consorzio e né tantomeno un ente pubblico: è un Ente locale.
16. Nelle conclusioni, la nota del dr. Masullo afferma (riporto lo scritto testuale):
«In definitiva, il sottoscritto ha percepito a oggi un importo annuo al netto solo delle ritenute di acconto (partita di giro per l’Ente), pari ad € 12.992,21, al lordo dell’IVA (20%) incassata e riversata, dei contributi obbligatori alla cassa professionale competente (4%), nonché delle altre imposte secondo l’aliquota sul reddito complessivo (27-33%) per ciascuna annualità.
Tale importo si desume applicando al compenso BASE – pari a € 6.490,00 stabilito dal D. M. I. del 20.05.2005, pubblicato sulla G.U. n. 128 del 04.06.2005, e richiamato nella deliberazione C.C. n. 11 del 09.08.07 (nei quali è chiaramente affermato e ribadito che il compenso, si intende BASE ed è al netto dell’IVA e dei contributi previdenziali posti a carico dell’Ente), una maggiorazione:
· Obbligatoria del 10% in relazione alla spesa per investimenti pro-capite dell’Ente (tabella C allegata al D. M. I. del 20.05.2005);
· Facoltativa del 20% in relazione alle ulteriori funzioni (comma 2 art 241 D. Lgs. 267/00);
· Non applicabile la obbligatoria del 10% in relazione alla spesa corrente pro-capite (tabella C allegata al D. M. I. del 20.05.2005);
Al compenso così determinato ai sensi dell’articolo 241 del D. Lgs 267/2000 commi 1-2 e 3, in virtù di quanto sin qui esposto – in particolare dei commi 1 e 4 dell’articolo 241 del D. Lgs 267/00 e della Tariffa ex D. P. R. n. 645/94, in quanto applicabili stante l’omesso aggiornamento da parte del legislatore, somma una maggiorazione tariffaria del 25%, esclusa prudenzialmente ogni altra integrazione rispettivamente al 50 oppure 100% (x2).
(6.490,00+10% magg. obblig. spesa invest. pro-c. + 20% magg. fac. ulteriori funz. = 8.437,00 + 25% magg. ex c. disposto co. 1-4 art. 241 D. Lgs 267/00-Tariffa D.P.R. 645/1994= 10.546,25 + 4% C.P. = 10.968,10 + 20% IVA = 13.161,72). Differenza compenso spettante e percepito positiva per € 529,43.»
17. In questo caso, sono diverse le eccezioni rilevabili. Comincio dal dato conclusivo, ossia dalla somma finale che il dr. Masullo indica come saldo compenso spettante: euro 529,43. A quanto è dato capire, tale dovrebbe essere il risultato della differenza tra “importo del compenso spettante al Revisore” (che Egli determina in euro 13.161,72 Iva e contributo cassa previdenziale incluso) e l’importo di euro 12.992,21 che Egli indica come quanto “ha percepito ad oggi …al netto solo delle ritenute di acconto”, con Iva e contributo cassa previdenziale incluso. Poiché l’importo di euro 12.992,21 (quanto già percepito) è al “netto” delle ritenute di acconto, per renderlo comparabile con l’importo di compenso spettante al Revisore (che il dr. Masullo ha indicato in euro 13.161,72 al lordo della ritenuta fiscale), è necessario trasformarlo in cifra “al lordo delle ritenute di acconto” (che, per Legge, è del 20%). L’importo lordo risulta pari a euro 16.240,26 (la ritenuta di acconto è pari a euro 3.248,05 che sottratta a euro 16.240,26 restituisce la somma di euro 12.992,21 indicata dal dr. Masullo). A questo punto, facendo la differenza tra i due importi, entrambi però considerati “al lordo delle ritenute fiscali”, ossia tra euro 16.240,26 (importo già percepito) ed euro 13.161,72 (compenso spettante al Revisore come indicato dal dr. Masullo), si ottiene l’importo di euro 3.078,54: un risultato positivo e a credito del Comune, nel senso che rappresenta un importo di compenso liquidato “in più” al Revisore, ma non spettante, e che quindi il dr. Masullo dovrebbe restituire alle casse comunali.
18. Quanto detto nel precedente punto avrebbe significato laddove potesse essere ritenuto esatto l’importo indicato dal dr. Masullo quale compenso spettante al Revisore. Così, in realtà, non sembra essere, per le seguenti ragioni. Il dr. Masullo determina l’importo di compenso spettante al Revisore facendo riferimento al Dm 20 maggio 2005. Come evidenziato al precedente punto 8, il Tuel disciplina esclusivamente il “limite massimo” che il compenso del Revisore può raggiungere, mentre spetta al Consiglio comunale fissarne l’effettiva entità. Il dr. Masullo scrive e lascia intendere che il “compenso BASE” sia l’importo che il Tuel indica come “limite massimo”, ossia euro 6.490,00. Poi, spiega che deve essere applicata in via “obbligatoria” la maggiorazione del 10% in relazione alla spesa per investimenti pro-capite: ciò non sembra corrispondere al vero per le ragioni evidenziate al punto 8 precedente. Poi, ancora, il dr. Masullo sostiene che deve essere applicata in via “facoltativa” la maggiorazione del 20% per le altre funzioni che gli sarebbero state attribuite: anche questo non sembra corrispondere al vero perché, come evidenziato al punto 10 precedente, non risulta da atti del Consiglio comunale essere state affidate al dr. Masullo ulteriori compiti o funzioni (su questo Le chiedo conferma). A seguire, ancora, il dr. Masullo applica una maggiorazione del 25% in virtù della Tariffa dei Dottori commercialisti (ex Dpr n. 645/94) «in quanto applicabile stante l’omesso aggiornamento da parte del legislatore»: anche questo passaggio appare del tutto indebito per i motivi che ho evidenziato ai punti 14 e 15 precedenti. Aggiungo che la precisazione fatta dal dr. Masullo di ricorso suppletivo alla Tariffa dei Dottori commercialisti – «in quanto applicabile stante l’omesso aggiornamento da parte del legislatore» – andrebbe validamente supportata da una disposizione specifica di Legge, per evitare di realizzare l’ipotesi di cosiddetta “novazione legislativa” che, come Lei sa meglio di me, non è consentita farla nemmeno ai Giudici.
19. Dalle indicazioni fornite dallo stesso dr. Masullo è possibile risalire all’importo del compenso spettante. Operazione del tutto superflua: infatti, a prescindere da ogni altra valutazione dei fatti (e dei numeri), il compenso spettante al Revisore è solo e soltanto quello autorizzato dal Consiglio comunale nella Deliberazione n. 11 del 9 agosto 2007. Tale importo, il dr. Masullo lascia intendere che sia di euro 6.490,00. Se a tale importo viene aggiunta l’Iva (20%) ed il contributo dovuto alla cassa di previdenza (4%), ne deriva la somma finale di euro 8.099,52.
20. Se è vero che la Deliberazione del Consiglio comunale n. 11 del 9 agosto 2007 ha autorizzato, quale compenso al Revisore, la somma di euro 8.099,52 (Iva e contributo cassa previdenziale inclusi) – e di questo Le chiedo conferma – ci troviamo di fronte ad una situazione nella quale il Revisore ha percepito compensi più del dovuto. Paradossalmente, dunque, Chi avrebbe dovuto effettuare i controlli contabili – cioè il Revisore dei conti – non s’è accorto né ravveduto di incassare un compenso diverso (e superiore) in entità da quello spettante in virtù di quanto stabilito dal Consiglio comunale.
Gentilissimo Signor Segretario/Direttore Generale,
21. Tutto quanto finora esposto potrebbe far rilevare diverse irregolarità, a carico del dr. Masullo, aggravate dalla circostanza di essere state commesse nello svolgimento del ruolo di Revisore dei conti presso il Comune di Alife. Irregolarità che, se venissero per davvero accertate, potrebbero inficiare seriamente il rapporto di Organo di controllo da instaurarsi per il futuro con il Comune di Alife. Trattandosi di mere supposizioni, e non spettando al sottoscritto i compiti di valutare e apprezzare né l’esistenza e né la gravità dei fatti, come già anticipato rimetto a Lei la questione.
22. Non voglio usarLe un’indelicatezza, ma ricordo che Lei, in quanto Segretario di un Comune minore assolve anche a una “funzione sociale” di tutela e promozione dei diritti di cittadinanza amministrativa. Come tale, pertanto, è fatta carico anche del compito di garantire ai Cittadini di Alife trasparenza e legalità e, soprattutto, buona amministrazione da parte degli Uffici e degli Organi gestionali del Comune di Alife. Una funzione che si aggiunge alle funzioni tipiche di pubblico ufficiale (articolo 2699 del codice civile), di accertamento e certificazione, a garanzia della “fede pubblica” per l’intera Nazione (e per tutti gli Stati membri dell’Unione europea).
23. La Legge obbliga i Comuni a creare strumenti e modelli per effettuare un controllo di gestione interno e per la verifica della regolarità amministrativa (cfr. articolo 147 del Tuel), in attuazione del principio costituzionale che vuole, per i pubblici uffici, un’organizzazione improntata al buon andamento e all’imparzialità (articolo 97 della Costituzione). Tale verifica della regolarità amministrativa deve sempre prevedere il coinvolgimento e la collaborazione del Segretario; essa è considerata l’architrave del nuovo sistema dei controlli interni, finalizzato al riscontro della legalità sostanziale che non deve mai trascurare la legittimità dei singoli atti, per porre maggiore attenzione alla correttezza giuridica dell’azione amministrativa nel suo complesso (unitamente all’efficienza, efficacia ed economicità di tutta l’attività dell’Ente locale).
24. E’ per tutte le ipotesi e le ragioni che ho sopra menzionate che Le formulo un
invito alla immediata sospensione, in via cautelativa, della Deliberazione del Consiglio comunale del 4 novembre 2010 relativa alla nomina del Revisore dei conti per il triennio 2010/2012, e all’avvio di ogni conseguente, utile e dovuta, iniziativa.
25. Le chiedo questa sospensione cautelativa al fine di procedere a una concreta e compiuta verifica dei fatti che sono riportati nella nota del dr. Masullo del 23 settembre 2010. Si tratta di una nota registrata presso il Protocollo del Comune di Alife, a cui è indirizzata, della quale non può ignorarsi l’esistenza. Gli Uffici e l’Amministrazione, anzi, nella loro azione amministrativa, non possono assolutamente prescinderne dai contenuti perché si tratta di fatti e circostanze dichiarate e notificate dallo stesso Soggetto che li ha posti in essere.
26. Le chiedo questa sospensione cautelativa anche in considerazione del’eventuale danno erariale che le casse comunali potrebbero aver sofferto nel passo triennio di mandato di revisione. Al fine di fugare i dubbi circa questa evenienza, per esempio, occorrerebbe far luce sulla somma autorizzata dal Consiglio comunale a titolo di compenso e quella effettivamente liquidata negli anni d’incarico (triennio 2008/2010) al Revisore dei conti.
27. Le chiedo questa sospensione cautelativa anche alla luce dell’articolo 235 del Tuel nella parte in cui dispone, al comma 2, «il Revisore è revocabile solo per inadempienza….». In merito, sia la Dottrina che la Giurisprudenza concordano che la revoca può trovare applicazione solo in caso di gravi inadempimenti, quali il mancato ingiustificato esercizio dei doveri di vigilanza, oppure la presenza di gravi irregolarità.
28. Mi consenta, infine, una personale riflessione. Non è la prima volta, come Lei sa bene, che mi vedo costretto a svolgere interventi di natura squisitamente tecnico-professionale, per segnalare presunte irregolarità, gravi e meno gravi, a carico di Organi/Uffici amministrativi del Comune del quale, per Legge, è a Lei attribuito, quale Segretario, i compiti di garantire efficienza e regolarità amministrativa. Può ben comprendere lo stato emotivo che sono costretto a soffrire nel dar vita a simili iniziative. Iniziative che potrebbero essere evitate – che anzi non dovrebbero avere alcuna ragione di essere – nello svolgere il mio ruolo di “parte politica” all’interno del Consiglio comunale, in quanto espressione del voto dei Cittadini. Per il futuro, dunque, è questa una preghiera: mi affido a Lei affinché non ci sia più motivo di ricorrere ad atti del genere; ovviamente nel limite del possibile e, soprattutto, quando così evidenti – come il caso della nota del dr. Masullo – si manifestano i profili di non correttezza giuridico-amministrativa.
Resto in attesa dunque di un tempestivo riscontro alla presente, con preghiera di essere informato di qualunque esito dovesse sortire, al fine di consentirmi di adire eventuali Organi superiori.
Voglia gradire i miei più cordiali saluti.
Alife lì, 8 novembre 2010
Compenso al Revisore. Ci potresti dire, più semplicemente, quanto il Comune ha sborsato per il Revisore e quanto avrebbe dovuto sborsare? E quandi la differenza tra i due importi?
RispondiEliminaPosso solo dirti GRAZIE di tutto...
RispondiEliminaSi parla di oltre 45.000 € percepiti tra il 2008 ed il 2009 contro i quasi 21.000 € che gli spettavano nel triennio, e' esatto? Certo se così fosse hanno fatto bene a confermarlo così per il prossimo triennio il Comune potrà non pagarlo...
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