mercoledì 6 ottobre 2010

Good morning, Alife

Amici miei, vicini e lontani: buongiorno!

Sembra ancora estate. Stiamo ad ottobre, ma questo sole, questo caldo, e queste belle giornate danno ancora carica e fanno sperare come se viaggiassimo incontro alle villeggiature.
Quando il tempo è così, fateci caso, viene meno pure la voglia di lavorare. Si è disattenti, distratti, svogliati. E si fa alto il rischio di dimenticarsi dei doveri di lavoro.

Oh, fermi! Non è che state sospettando che stia facendo tutta questa introduzione per portarvi dove sto arrivando….? No, no. Non è così. O forse.

Tuttavia…ehm…ops…..provate a indovinare chi, quest’estate, s’è scordato di fare un qualche adempimento?
Esattoooooooooooooooo! E come siete bravi, accidenti!

La notizia l’apprendiamo ancora una volta dalla stampa: «La Corte dei conti diffida 25 Comuni». Tra questi (Villa Literno, San Tammaro, Sparanise, etc.), anche il nostro amato e piccolo paesello di Alife!
Che ha fatto la Corte dei conti? Ha diffidato il Sindaco e il Presidente del Consiglio a rendere note “le iniziative, anche sostitutive, adottate al fine di assicurare l’adempimento obbligatorio di legge, sinora non soddisfatto”.
Che cosa succede a questo punto? Lo dice sempre la Corte dei conti: poiché il mancato adempimento compromette lo svolgimento dei compiti di controllo della magistratura contabile, se il Comune non dovesse ottemperare alla diffida della Corte dei conti, seguirà lo scioglimento del Consiglio Comunale (ma il nostro è già sciolto) e l’invio di un Commissario prefettizio.

Scommetto che anche stavolta la responsabilità dell’accaduto verrà addossata a qualche Funzionario. Questo fatto non mi piace per niente. Facile lavarsi le mani e dire che è colpa del Funzionario! No, no, non è così: chi è più in alto, ha più alte responsabilità!
Così è successo, per esempio, durante l’ultimo Consiglio comunale, giovedì scorso. Chiedo come e perché è stata costituita la “Commissione contabile” e che mi viene risposto? Mi viene risposto che si è trattato di un’iniziativa autonoma presa dal Funzionario incaricato. Non sono per niente d’accordo: questa risposta non è né bella e né buona. Al di sopra dei Funzionari, infatti, ci sono altri Responsabili che non possono mai dire di non sapere.

Su questa linea va pure la Corte dei conti. Di seguito vi riporto un articolo pubblicato da ItaliaOggi che commenta una sentenza proprio della Corte dei conti, la quale (appunto) ha esonerato da responsabilità l’Ufficio Tecnico (il Funzionario) di un Comune relativamente agli oneri per il ritardato pagamento di una parcella a un professionista. Responsabilità che, invece, è stata addossata a Sindaco e Segretario comunale.

Buona serata.
Ciao, daniele.


Per la prima volta la Corte dei conti esonera da responsabilità l'ufficio tecnico del comune
Parcelle, meglio pagarle subito
Gli oneri per i ritardi gravano sul sindaco e sul segretario

di Giuseppe Rambaudi

Il sindaco e il segretario comunale che gestiscono per conto dell'ente la richiesta di un libero professionista di pagamento della parcella sono direttamente e personalmente responsabili dei maggiori oneri che si siano determinati a seguito dei ritardi nella liquidazione della stessa e quindi sono chiamati a sostenere direttamente tali oneri aggiuntivi.
Il responsabile dell'ufficio tecnico, anche se formalmente responsabile, deve essere ritenuto esente nel caso in cui non abbia svolto alcun ruolo concreto nella vicenda. In un piccolo comune il sindaco svolge un ruolo preponderante rispetto agli uffici e ai suoi responsabili e il segretario ha un dovere di carattere generale di garantire il rispetto delle prescrizioni legislative. Possono essere così riassunti i più importanti principi fissati dalla sentenza della seconda sezione centrale di appello della Corte dei conti n. 268/2010. Siamo in presenza di una sentenza che, per alcuni aspetti, conferma la interpretazione per cui le condotte che determinano un danno in termini di aumento della spesa posta a carico dell'ente sono da ritenere colpevoli, salvo che si dimostri che si era rimasti comunque nell'ambito del tentativo non coronato da successo di contenere tali oneri. L'aspetto innovativo della sentenza è invece quello di avere fatto prevalere, nella individuazione dei soggetti responsabili, il dato sostanziale, cioè coloro che hanno realmente gestito una vicenda, sul dato formale, colui che aveva tale compito sulla carta. Logica che ha anche ispirato i giudici contabili nella individuazione della misura della sanzione, posta per il 70% in capo al sindaco e per il 30% in capo al segretario, cifra ovviamente riferita ai maggiori oneri sostenuti dall'ente rispetto alla richiesta.
Il caso concreto scaturisce dalla parcella presentata da un professionista per la liquidazione del proprio compenso, parcella che è stata inizialmente ritenuta superiore a quanto pattuito e che, successivamente alla sua riconduzione entro gli ambiti di quanto previsto, è stata liquidata solo dopo un decreto ingiuntivo e, quindi, aumentata dagli interessi e dalle spese. La difesa aveva invece sostenuto che la condotta del sindaco e del segretario era immune da responsabilità in quanto non hanno opposto ricorso al decreto ingiuntivo, quindi non hanno aumentato le spese a carico dell'ente. E che comunque la responsabilità andava posta in capo al responsabile dell'ufficio tecnico, in quanto soggetto competente a determinare la liquidazione del compenso stesso.
L'elemento del ruolo marginale svolto dal responsabile dell'ufficio tecnico risulta dalle dichiarazioni rese dal sindaco e dal segretario, nonché dalla documentazione esaminata dai giudici contabili, nonché dalla constatazione della sua cessazione dall'incarico prima della emanazione del decreto ingiuntivo. Il combinato disposto di tali elementi determina, e questo è un punto su cui la sentenza ha una valenza per molti aspetti innovativa, una attenuazione «della compartecipazione del tecnico comunale nella causazione dell'evento dannoso fino a renderla insignificante sotto il profilo soggettivo della colpa grave».
Viene dalla sentenza affermato che dal momento in cui il decreto ingiuntivo è stato notificato all'ente e non vi sono state opposizioni, in capo all'amministrazione era posto esclusivamente l'obbligo di provvedere in questo senso. Non è stata da parte dei giudici giudicata come meritevole di accoglimento la tesi per cui gli interessati si erano mossi per cercare di ottenere una qualche forma di riduzione degli oneri posti a carico dell'ente, mentre non si sono opposti per non aumentare gli stessi: «proprio la piena consapevolezza da parte degli appellanti circa l'insussistenza di un qualsiasi motivo giuridico per proporre validamente opposizione al decreto ingiuntivo, alla quale sarebbe seguita la sicura soccombenza, connota ancora di più in termini di colpa grave il loro comportamento omissivo e contrario alle regole di buona amministrazione».
Gli oneri devono essere posti soprattutto a carico del sindaco sia per il suo ruolo di vertice dell'amministrazione, sia perché nel caso specifico è stato che «risulta avere più frequentemente tenuto i contatti con l'ingegnere, inserendosi in prima persona nella gestione della vicenda», quindi per il comportamento effettivamente seguito. Mentre il segretario si è limitato a smistare le richieste all'ufficio non assumendo il necessario ruolo di dare corso alle stesse e, di conseguenza, altro elemento assai innovativo della sentenza, per non avere “dato concreta attuazione alle doverose misure tecnico-legali atte ad evitare il danno erariale».
Da sottolineare infine che la responsabilità è stata nel caso specifico conteggiata in misura assai ampia, avendo ad oggetto tutte le maggiori spese sostenute dall'ente, quindi gli oneri «della procedura esecutiva, conseguenti e consequenziali, con gli interessi legali successivi e le spese per l'esecuzione, per bolli e per l'atto di precetto».

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