Amici miei, vicini e lontani: buongiorno!
Ebbene sì: giovedì ci sarà il Consiglio comunale per la nomina del Revisore Unico dei conti per il prossimo triennio 2010/2013.
Ieri sera sono stato sul Comune a protocollare un’istanza di sollecito per l’interrogazione sull’ufficio di Staff e mi è stata notifica la nota protocollo n. 13021 del 28 ottobre 2010 ad oggetto convocazione consiglio Comunale.
Vi riporto il testo.
Si invita la S.V. ad intervenire alla riunione del Consiglio Comunale convocato su determinazione del Sindaco (F.F., n.d.r.) per il giorno 04/11/2010, alle ore 18,00, in seduta straordinaria di 1^ convocazione e per il giorno 05/11/2010 alle ore 18,00 in seconda convocazione, nella sala della adunanze del Comune per discutere il seguente O.d.G.:
1) Lettura e approvazione verbali precedente seduta consiliare;
2) Nomina Revisore Unico dei Conti per il triennio 2010/2013.
Ce l’abbiamo fatta, allora. Con un ritardo di oltre un mese (che si aggiunge ai 45 giorni di proroga del precedente Revisore), il Comune di Alife potrà avere un suo “controllore” dei conti. Finalmente!!!!
E’ una figura molto importante, quella del Revisore dei conti. L’ho già detto in altra occasione. Una figura molto importante che si compenetra nella gestione contabile e finanziaria del Comune, assumendo anche grosse responsabilità. Manco a farlo apposta, in coincidenza con la notizia della convocazione del Consiglio comunale, è uscito oggi un interessante articolo su ItaliaOggi (il grande e mitico ItaliaOggi) che parla proprio delle “responsabilità” del Revisore dei conti, alla luce di una sentenza della Corte dei Conti. Non aggiungo niente, vi riporto il testo (in coda c'è il file immagine): personalmente l’ho preso come monito al compito della futura nomina.
Ebbene sì: giovedì ci sarà il Consiglio comunale per la nomina del Revisore Unico dei conti per il prossimo triennio 2010/2013.
Ieri sera sono stato sul Comune a protocollare un’istanza di sollecito per l’interrogazione sull’ufficio di Staff e mi è stata notifica la nota protocollo n. 13021 del 28 ottobre 2010 ad oggetto convocazione consiglio Comunale.
Vi riporto il testo.
Si invita la S.V. ad intervenire alla riunione del Consiglio Comunale convocato su determinazione del Sindaco (F.F., n.d.r.) per il giorno 04/11/2010, alle ore 18,00, in seduta straordinaria di 1^ convocazione e per il giorno 05/11/2010 alle ore 18,00 in seconda convocazione, nella sala della adunanze del Comune per discutere il seguente O.d.G.:
1) Lettura e approvazione verbali precedente seduta consiliare;
2) Nomina Revisore Unico dei Conti per il triennio 2010/2013.
Ce l’abbiamo fatta, allora. Con un ritardo di oltre un mese (che si aggiunge ai 45 giorni di proroga del precedente Revisore), il Comune di Alife potrà avere un suo “controllore” dei conti. Finalmente!!!!
E’ una figura molto importante, quella del Revisore dei conti. L’ho già detto in altra occasione. Una figura molto importante che si compenetra nella gestione contabile e finanziaria del Comune, assumendo anche grosse responsabilità. Manco a farlo apposta, in coincidenza con la notizia della convocazione del Consiglio comunale, è uscito oggi un interessante articolo su ItaliaOggi (il grande e mitico ItaliaOggi) che parla proprio delle “responsabilità” del Revisore dei conti, alla luce di una sentenza della Corte dei Conti. Non aggiungo niente, vi riporto il testo (in coda c'è il file immagine): personalmente l’ho preso come monito al compito della futura nomina.
I revisori pagano in prima persona
per il funzionario comunale infedele
Secondo i giudici marchigiani la responsabilità scatta in caso di mancata vigilanza
per il funzionario comunale infedele
Secondo i giudici marchigiani la responsabilità scatta in caso di mancata vigilanza
Se un funzionario comunale si appropria di somme di pertinenza delle casse comunali, ovvero gestisce «allegramente» i conti del bilancio comunale, del relativo danno erariale ne rispondono anche i revisori dei conti dell'ente, qualora si accerti che questi non hanno mai effettuato le verifiche obbligatorie sui conti previste dal Tuel.
Ciò, in quanto è evidente che se l'attività di verifica fosse stata effettuata con scrupolo e diligenza secondo le norme contenute nel citato Tuel, nonché secondo le regole di revisione comunque esistenti ed applicabili agli enti locali, si sarebbe potuto evitare il danno o quanto meno ridurre il suo ammontare.
È quanto ha messo nero su bianco la sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la regione Marche, nel testo della sentenza n. 163/2010, con la quale ha condannato, tra gli altri, anche il collegio dei revisori dei conti di un comune del Pesarese per l'omessa e inefficiente verifica effettuata sui conti e sulle poste di bilancio dell'ente.
Nei fatti oggetto del giudizio della magistratura contabile marchigiana, chiamata a decidere su una vicenda di irregolarità sui conti dell'ente, per la quale anche il funzionario coinvolto è stato condannato, si è accertato che il collegio dei revisori dei conti ha omesso la sua «doverosa attività di sostanziale e sistematico riscontro sulla regolare tenuta della contabilità». Secondo la Corte marchigiana, la condotta del funzionario comunale è stata, infatti, «oggettivamente agevolata dall'inerzia o dal superficiale e grossolano controllo dei revisori cosicché le contestazioni addebitategli non possono non essere ascritte anche alla colpa grave degli organi di revisione responsabili».
Sul punto, lo stesso collegio ha richiamato un importante principio (cfr. sentenza Cdc Marche n. 64/2010) laddove è stata sottolineata l'importanza del controllo dei revisori, nonché del ruolo e dei compiti che in generale, incombono sui revisori dei conti, anche per quel che concerne le modalità di effettuazione mirata del controllo, detto anche «a campione».
Nella sentenza in esame, infatti, si censura «l'inconsistente controllo svolto dai suddetti organi, non risultando essere intervenute significative pronunce o segnalazioni nelle forme dovute e non essendo sufficienti le relazioni sul conto consuntivo ovvero meri richiami orali non verbalizzati, né sulle modalità di svolgimento della gestione comunale, né sulle relative rappresentazioni contabili, pur in presenza di vistose discrasie e irregolarità».
Pertanto, ha rilevato il collegio giudicante, risulta evidente che se l'attività di verifica fosse stata effettuata con scrupolo e diligenza secondo le norme contenute nel Tuel (artt. 223 e 239 e segg.), così come anche dalle prescrizioni contenute nel regolamento di contabilità del comune interessato, nonché secondo le regole di revisione comunque esistenti ed applicabili agli enti locali, si sarebbe potuto evitare il verificarsi del danno o quanto meno ridurre il suo ammontare.
In definitiva, su un danno erariale quantificato dal collegio in 25.000 euro, diecimila euro devono essere restituiti dai componenti del collegio dei revisori dei conti dell'ente locale.
* * *
Permettetemi adesso qualche breve considerazione sull’articolo della Gazzetta di Caserta, quello in cui il Sindaco F.F. afferma “La revoca firmata dal funzionario Santini è illegittima”, difendendo quindi la validità delle Determina n. 93 e n. 94 che la predetta Funzionario ha revocato in autotutela.
Che ne dite?
A me ha lasciato senza parole…..e mi sono chiesto: “ma ci sarà qualcuno che consiglia il Sindaco F.F. o fa tutto da sé?”. Dico questo perché, una dichiarazione del genere, secondo me è completamente fuori luogo….. In base a quanto riportato dall'articolo, ad un certo punto della Sua dichiarazione, riferendosi sempre al Funzionario che ha revocato quelle Determina, il Sindaco F.F. dice: “….sottolineo il fatto che un Funzionario accorto, prima di qualunque atto, avrebbe dovuto assicurarsi di avere il potere, che per legge gli viene attribuito solo dal Sindaco (?!?!?!?!?!?!?!?!?, n.d.r.), di adottare simili atti”. Scusatemi, io rabbrividisco davanti a queste parole …. Che cosa significa “assicurarsi di avere il potere che per legge gli viene attribuito solo dal Sindaco”? Sto da stamattina cercando nei Manuali di diritto amministrativo, ma non trovo soluzione……Ripeto la domanda: che cosa significa “assicurarsi di avere il potere che per legge gli viene attribuito solo dal Sindaco”? Potere? Cioè….i funzionari hanno il potere…..e questo potere viene attribuito dal Sindaco….. Scusate: ma ci troviamo ancora in Italia? Nell'Italia che ha gettato fiumi d'inchiostro in libri e riviste sullo Spoils System?
Mah! Cose da non credere!
Comunque, al di là della legittimità o meno della revoca; al di là del “potere” (blah!) del Funzionario, un dubbio resta non risolto che risponde a questa domanda: era proprio opportuno spendere in quel modo quei soldi e, peraltro, con un’urgenza tale da non permettere di seguire le tradizionali procedure?
Sarebbe davvero bello e interessante, credo per tutti i cittadini di Alife, ascoltare dal Sindaco F.F. le Sue ragioni sulla necessità di spendere quei 7.500 euro delle due Determina.
Buona giornata.
Ciao, Daniele.

caro Daniele,vorrei capirci un po':può un funzionario dell'area tecnica agire con determine su'cose e fatti inerenti l'area finanziaria o amministrativa?Vorrei sapere chi delle DUE ha ragione.A presto
RispondiEliminaL'altro giorno parlavo delle 3 f.f. del passato regime borbonico del Regno delle 2 Sicilie. Feste vedi il pranzo sociale, farina vedi i 2.000 euro alla squadra di Rea, i 1.000 € alla squadra CSI, i 7.000 € alla squadra di 1^ Categoria. Mi mancava la forca. Ora c'è. Viene punita e richiamata addirittura il funzionario che ha annullato le determine di spesa. Il cerchio si chiude. P.S. I re borbonici regnavano per grazia di Dio senza elezione. Il sindaco f.f. sta più o meno sullo stesso piano, è sindaco per disgrazia di Dio.
RispondiElimina