mercoledì 17 agosto 2011

Una buona notizia!

Questa mi pare proprio una bella notizia: dal 13 agosto, il Revisore dei conti del Comune deve essere nominato per estrazione.
Magari l'avessero pensata qualche decennio fa.....


La novità è prevista nella recente Manovra-bis, come spiega l'articolo che vi riporto di seguito.
Buona lettura!
Ciao, Daniele.







Revisori comunali nominati per estrazione


di Luciano De Angelis


(Tratto da ItaliaOggi del 17 agosto 2011)




Dal 1° gennaio 2012 anche le regioni dovranno nominare un collegio di revisori dei conti. Inoltre, d'ora innanzi tutti i revisori dei comuni saranno nominati con procedura di estrazione. È quanto prevedono gli art. 14, comma 1, lett. e), 16, comma 11, del dl n. 138/2011 in vigore dal 13 agosto scorso.




Le ragioni della revisione nelle regioni.


Le regioni, enti territoriali fino ad oggi privi dell'organo di regolarità contabile, vengono (opportunamente) equiparati agli enti locali (comuni, province, città metropolitane, unione di comuni e comunità montane) nelle quali tale nomina è da tempo espressamente prevista (art. 234 Tuel). Le regioni, dunque, ai fini di garantire una vigilanza sulla regolarità contabile finanziaria ed economica della gestione dell'ente, saranno obbligate a nominare un organo di revisione. Tale introduzione appare, ad avviso di chi scrive, assolutamente opportuna sia in relazione all'entità delle risorse riscosse, gestite e impiegate dagli enti, sia per il fatto che con l'organo di revisione si introdurrà un meccanismo di controllo complessivo della gestione dell'ente, che consentirà, attraverso l'analisi del rapporto prestazioni erogate/obiettivi, di misurare l'adeguatezza dell'organizzazione a perseguire gli scopi individuati in modo efficiente ed efficace. Leggi regionali, presumibilmente, fisseranno nel dettaglio i compiti e le funzioni dei collegi dei revisori.




Composizione e nomina del nuovo organo regionale.


Sebbene l'art. 14 non preveda il numero dei componenti, appare ipotizzabile ritenere che i collegi dei revisori delle regioni saranno costituiti da tre o cinque membri, il che determinerà la nomina di 60/100 revisori. I componenti dell'organo di controllo saranno scelti (mediante estrazione da un elenco regionale nel quale potranno essere iscritti, su domanda, i revisori legali dei conti di cui al dlgs n. 39 del 27 gennaio 2010. Viene tra l'altro richiesta una specifica qualificazione professionale in materia di contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria degli enti territoriali (si può pensare a particolari ruoli rivestiti in funzioni di amministratore pubblico, di esperienze quali revisori in enti locali ecc.). Anche riguardo a questo tema si ritiene che sarà demandata ad apposite leggi regionali la fissazione dei requisiti specifici.





La nomina dei revisori dei comuni.


L'altra novità riguarda la nomina dei revisori dei comuni (nulla viene previsto, di contro, in merito alla nomina dei revisori nelle province). Qui, l'art. 16, comma 11 del decreto sulla manovra (che di fatto va a modificare la nomina dei revisori legali da parte dei consigli comunali), prevede che a decorrere dagli organi nominati successivamente al 13 agosto 2011, i revisori dei conti dei comuni «sono scelti mediante estrazione da un elenco nel quale possono essere inseriti, a richiesta, i soggetti iscritti nel registro dei revisori legali di cui al dlgs 39/2010, in possesso di specifica qualificazione in materia di contabilità pubblica e gestione economica finanziaria degli enti territoriali». A riguardo, dunque, sembra con ciò superata anche la querelle giurisprudenziale che voleva da una parte alcuni Tribunali amministrativi (Tar Puglia sentenza n. 114/2009 e, dapprima, Tar Umbria sentenza 556/2006) ritenere ancora valide le previsioni di cui all'art. 234, comma 2 del Tuel secondo cui i revisori, fino al definitivo processo di unificazione degli albi professionali, dovevano essere scelti distintamente nell'albo dei dottori commercialisti e dei ragionieri e dall'altra il Consiglio di stato che con decisione 17/9/2010 n. 6964 aveva rilevato come a seguito della unificazione dei due albi, dal 1° gennaio 2008, tale diversificazione non avesse più ragion d'essere. Quest'ultima posizione sembra essere stata accolta dal legislatore.





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