Alla cortese attenzione
del Signor Sindaco
Giuseppe Avecone
(p.c.) Alla cortese attenzione
dell’Assessore Gabriele Venditti
Oggetto: Interrogazione su nomina del consigliere Gabriele Venditti a membro della Giunta comunale – (Articolo 21 del Regolamento comunale)del Signor Sindaco
Giuseppe Avecone
(p.c.) Alla cortese attenzione
dell’Assessore Gabriele Venditti
Gentilissimo Signor Sindaco,
premesso che
- durante la seduta del Consiglio comunale del 30 maggio 2011 è stata data comunicazione della composizione della Giunta comunale;
- a far parte della predetta Giunta comunale, il Consigliere Gabriele Venditti ha ricevuto la nomina di Assessore con deleghe all’edilizia pubblica e privata e all’urbanistica;
considerato che
- il comma 3 dell’articolo 78 del d.lgs 18 agosto 200, n. 267 (noto come Tuel) stabilisce che «i componenti la Giunta comunale competenti in materia di urbanistica, di edilizia e di lavori pubblici devono astenersi dall’esercitare attività professionale in materia di edilizia privata e pubblica nel territorio da essi amministrato»;
- la prevalente Dottrina e la Giurisprudenza sono concordi nel ritenere che il richiamato disposto dell’articolo 78 «censuri la presenza in Giunta del libero professionista come conflitto d’interesse tra attività pubblica e privata che sostanzia grave violazione di legge in quanto compromette la fede pubblica, poiché il comportamento degli Amministratori non solo deve essere ma anche apparire improntato a criteri dell’imparzialità e del buon andamento amministrativo con esclusione di ogni possibile fraintendimento d’indebita commistione tra l’esercizio della pubblica funzione e l’interesse professionale e quindi personale»;
richiamati altresì
- il comma 1 dell’articolo 9 (Legalità) del vigente Codice Deontologico degli Architetti che così recita: «L’Architetto è tenuto a rispettare la legge nell’esercizio della professione e nell’organizzazione della sua attività»;
- il comma 1 dell’articolo 21 (Cariche istituzionali) del predetto Codice Deontologico che così recita: «L’Architetto deve curare che le modalità con cui svolge il proprio mandato presso le Istituzioni siano improntate a non conseguire utilità di qualsiasi natura per sé o per altri»;
rilevato che
- l’Assessore Gabriele Venditti esercita la professione di “Architetto” con studio e attività principale nel territorio del Comune di Alife;
interpelliamo Lei per sapere
quali iniziative sono state intraprese e/o s’intendono intraprendere, da parte Sua e da parte dell’amministrazione, nonché da parte dell’Assessore, al fine di superare la rilevata e palese violazione dell’articolo 78, comma 3, del Tuel.
Nella certezza della Sua sollecitudine, e confermando Noi altrettanta disponibilità nei Suoi riguardi e nei riguardi del Consiglio comunale, ringraziamo e restiamo in attesa di risposta scritta.
Alife lì, 9 giugno 2011
Con ossequio
Il Gruppo consiliare “Insieme per Alife”
(Daniele Cirioli)
(Gianfranco Di Caprio)
(Daniela Pece)
(Gaetano Maietti)
Che dire, ottimo quesito... In effetti non ritengo giusto che un professionista sia assessore all'urbanistica e quindi essere privilegiato nei confronti dir suoi colleghi.
RispondiEliminan. b. L'incompatibilità è di Giunta, non di Delega, in quanto in materia urbanistica l'assessore non decide un bel niente, esiste un Dipendente Responsabile di Area Urbanistica che ha tutte le competenze, con gli indirizzi della Giunta, mentre la incompatibilità di legge si configura nella scelta tra la professione in Loco o la presenza in Giunta. Autorevoli interpretazioni sostengono questa tesi, quando si fa un bagno, non si immerge solo il piedino...
RispondiEliminaSe poi deve finire a tarallucci e vino, considera come mai ricevuto questo commento. Grazie