

Ecco la risposta alla nostra Interrogazione sulla situazione di “incompatibilità” del Consigliere Venditti a componente della Giunta comunale (cliccare sulle immagini per leggere). Ha un lungo proemio e un prolungato epilogo, squisitamente giuridici: ci saremmo accontentati anche solo delle due righe in cui si fa presente “che l’Assessore Venditti ha comunque rimesso la delega….facendo venire meno l’obbligo di astenersi dall’esercizio dell’attività professionale, che costituisce anch’esso un diritto tutelato e garantito”.
Ha fatto un gran fracasso questa storia. Storia finita, come detto su questo blog venerdì scorso, con la remissione della Delega assessoriale da parte del Consigliere Venditti.
Come si può vedere, nella risposta del Sindaco sono sottolineati “astenersi” e “astensione”: una scelta voluta, probabilmente, per far da eco alle “critiche” mosse verso di noi dall’allora Assessore Venditti, sul fatto che la sua situazione non doveva considerarsi “di incompatibilità” al pari delle altre previste dal Tuel (artt.55-70).
Ha fatto un gran fracasso questa storia. Storia finita, come detto su questo blog venerdì scorso, con la remissione della Delega assessoriale da parte del Consigliere Venditti.
Come si può vedere, nella risposta del Sindaco sono sottolineati “astenersi” e “astensione”: una scelta voluta, probabilmente, per far da eco alle “critiche” mosse verso di noi dall’allora Assessore Venditti, sul fatto che la sua situazione non doveva considerarsi “di incompatibilità” al pari delle altre previste dal Tuel (artt.55-70).
Orbene, credo sia il caso di fare qualche puntualizzazione su questa questione:
- non abbiamo MAI parlato di “incompatibilità” intendendo quella disciplinata dal Legislatore (Tuel) per i Consiglieri. Prova di tanto è il testo della nostra Interrogazione: in esso non compare MAI la parola “incompatibilità”. E infatti la nostra richiesta è stata fatta per sapere le iniziative al fine di “superare la rilevata e palese violazione dell’articolo 78, comma 3, del Tuel”: violazione, nulla di più (e nessuna “incompatibilità”)! Per di più, aggiungiamo adesso, il Tuel non prevede alcune sanzione per la violazione dell’articolo 78, comma 3, del Tuel ……
- il termine “incompatibilità” è stato usato nel presentare l'Interrogazione: e non è stato un errore o distrazione! Perché la situazione del Consigliere Venditti era davvero una situazione di “incompatibilità”: sì, all'attività professionale di Architetto (si veda il Codice deontologico).
PS
Bibliografia essenziale:
- Caringella, Giuncato, Romano, L’ordinamento degli enti locali, Bologna 2002
- AA.VV., Le autonomie locali (l. 8 giugno 1990, n. 142), con il coordinamento di ItaliaV. E Bassani M., Giuffrè, Milano, 1990 (due tomi)
- M. Bertolissi (a cura di), L’ordinamento degli enti locali, Milano, 2002
- L. Vandelli, Ordinamento delle autonomie locali, Rimini, 1999
- G. Zanobini, Corso di diritto amministrativo, 8^ Ed., Milano, 1958
- P. Virga, L’amministrazione locale, 4^Ed., Milano, 2003
Si configura come ulteriore ipotesi di INCOMPATIBILITA, SE NON SI RINUNCIA ALLA PROFESSIONE NEL TERRITORIO AMMINISTRATO COME ASSESSORE (COMPONENTE DELLA GIUNTA!!). LA REMISSIONE DELLA DELEGA E' FUMO NEGLI OCCHI. LA LEGGE NON PARLA DI INCOMPATIBILITA' MA PREVEDE UN OBBLIGO DI OPZIONE TRA LO SVOLGERE L'ATTIVITA' NELLE DELICATE MATERIE URBANISTICA ED EDILIZIA NEL TERRITORIO AMMINISTRATO, E LA PRESENZA IN GIUNTA. QUEST'ULTIMO, ORGANO COLLEGIALE, E' IN QUANTO TALE COMPETENTE ANCHE NELLE STESSE DELICATE MATERIE. STUDIATE PRIMA DI APRIRE E CHIUDERE STUPIDI PING PONG! GRAZIE
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