«VIVI ALIFE»
Articolo 1
Costituzione
E’ costituita con sede in Alife (Ce) un’associazione politico-culturale sotto la denominazione «Vivi Alife» (indicata nel prosieguo Associazione), regolata dagli articoli 14 e seguenti del Codice Civile.
Articolo 2
Durata
La durata dell’Associazione è fissata fino al 31 dicembre 2020 e potrà essere prorogata una o più volte o sciolta anticipatamente secondo forme e procedure contemplate dalla legge.
Articolo 3
Finalità
L’Associazione non ha fini di lucro; si propone per la promozione dello sviluppo culturale, sociale ed economico della città di Alife.
L’Associazione è apartitica; fonda la propria iniziativa e ispirazione sui principi della democrazia, del volontariato, della solidarietà, della dignità dell’intelletto, della persona e della morale civica.
L’Associazione si propone i seguenti scopi fondamentali:
1. prendere parte alla vita politica soprattutto locale, ma anche territoriale e nazionale assegnando priorità al bene pubblico collettivo del territorio;
2. scoraggiare la visione della politica locale come contrapposizione tra forze partitiche e favorire un nuovo modello di azione pensato come «buona amministrazione»;
3. proporre un concetto di politica positivo, inteso come insieme di proposte costruttive;
4. promuovere una cultura politico-amministrativa – soprattutto con riferimento locale per la città di Alife – basata sui principi di legalità e di trasparenza, legata al merito e contro ogni logica di assistenzialismo e di favoritismo;
5. sensibilizzare i cittadini su temi relativi al sociale e, in particolare, alla famiglia, alle politiche giovanili, all’istruzione, alla salvaguardia del patrimonio culturale e storico, al turismo, allo sviluppo infrastrutturale, all’economia, all’urbanistica, all’ambiente, all’amministrazione pubblica e alla buona sanità;
6. incoraggiare forme di partecipazione attiva dei cittadini alla vita politica e amministrativa locale in particolare, organizzando assemblee, dibattiti, campagne informative, petizioni, referendum, conferenze ed altre iniziative.
Articolo 4
Adesione
Possono aderire all’Associazione le persone fisiche e giuridiche, le associazioni e gli organismi pubblici e privati che accettano gli scopi associativi e sottoscrivano le quote associative.
L’ingresso di nuovi soci è subordinato all’accettazione del Consiglio Direttivo che fissa con proprio regolamento, approvato dall’Assemblea dei soci, le procedure per la raccolta delle adesioni.
L’entità delle quote associative è fissata annualmente dal Consiglio Direttivo.
Articolo 5
Soci
Gli associati si suddividono in soci ordinari e soci sostenitori. E’ esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.
I soci ordinari hanno diritto di voto per l’approvazione e per le modificazioni dello Statuto, per la nomina degli organi dell’Associazione e per l’approvazione del rendiconto economico.
I soci sostenitori non hanno diritto di voto e possono presenziare alle assemblee.
La qualifica di socio si perde:
a) per morosità, qualora non venga rispettato il pagamento delle quote associative;
b) per recesso del socio, comunicato al Consiglio Direttivo;
c) per comportamento scorretto del socio.
La perdita della qualità di socio nelle ipotesi indicate alle lettere a) e c) deve essere deliberata dal Consiglio Direttivo e da questo comunicata all’interessato in forma scritta.
Articolo 6
Compiti dei soci
I compiti dei soci sono:
a) partecipare alla vita associativa nei modi previsti dal presente Statuto;
b) eleggere gli organi dell’Associazione;
c) formulare proposte agli organi dell’Associazione.
I soci sono tenuti a:
a) rispettare le norme del presente Statuto e le delibere degli organi dell’Associazione;
b) compiere atti che favoriscano gli interessi e l’immagine dell’Associazione.
Articolo 7
Esercizio sociale
L’esercizio dell’Associazione inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
Le entrate dell’Associazione sono costituite:
a) dalle quote associative;
b) dai corrispettivi per prestazioni effettuate dall’Associazione;
c) dai contributi di enti pubblici e privati;
d) dalle liberalità che a qualsiasi titolo pervengano all’Associazione per il perseguimento dei fini statutari.
Articolo 8
Patrimonio sociale
Il patrimonio dell’Associazione è costituito:
a) da beni mobili e immobili acquisiti che divengono piena proprietà dell’Associazione;
b) da titoli pubblici e privati;
c) da lasciti, legati e donazioni, purché accettati dall’Assemblea dei soci;
d) da eventuali fondi di riserva realizzati con le eccedenze di bilancio.
E’ fatto espresso divieto di distribuire, anche in modo indiretto, avanzi di gestione, nonché fondi, riserve e patrimonio durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
Articolo 9
Rendiconto economico
Alla fine di ogni esercizio è redatto, a cura del Consiglio Direttivo, un Rendiconto economico e finanziario e un Preventivo di spesa (Bilancio di previsione) per l’anno successivo.
Rendiconto e Bilancio sono sottoposti all’approvazione dell’Assemblea dei soci entro il 30 Aprile di ogni anno.
Articolo 10
Organi dell’Associazione
Gli organi dell’Associazione sono:
a) l’Assemblea dei soci;
b) il Consiglio Direttivo;
c) il Presidente e il Vice Presidente;
La libera elezione del Consiglio Direttivo, del Presidente e del Vice Presidente avviene da parte di tutti i soci ordinari aventi la maggiore età.
Le operazioni di elezione avvengono in Assemblea, con diritto di partecipazione a tutti i soci.
Ciascun socio avente diritto al voto esprime un voto singolo.
Le modalità di elezione, revoca e sostituzione del Direttivo o di suoi membri, del Presidente e del Vice Presidente sono stabilite in apposito Regolamento deliberato dal Consiglio Direttivo e approvato dall’Assemblea dei soci.
Il Consiglio Direttivo, il Presidente e il Vice Presidente rimangono in carica per tre anni.
Articolo 11
Assemblea dei soci
L’Assemblea dei soci è sovrana e si riunisce almeno una volta all’anno per l’approvazione del Rendiconto economico, del Bilancio di previsione e del Programma operativo.
L’Assemblea si riunisce su iniziativa del Consiglio Direttivo e quando ne venga fatta richiesta da almeno un decimo dei soci.
L’Assemblea è convocata dal Presidente dell’Associazione con avviso scritto da consegnare al socio oppure da inviare a mezzo fax, e-mail o sms se il socio ne abbia fatta preventiva richiesta.
L’avviso di convocazione, che deve contenere gli argomenti all’ordine del giorno, la data, il luogo e l’ora della riunione stabiliti per la prima e la seconda convocazione, anche nello stesso giorno, deve essere inviata almeno 5 (cinque) giorni prima di quello fissato per l’Assemblea.
Partecipano all’Assemblea con diritto di voto i soci ordinari.
I soci possono farsi rappresentare in Assemblea da un altro socio in regola con il pagamento delle quote associative. Non è ammessa nessuna altra delega.
Le riunioni dell’Assemblea possono anche divenire pubbliche su iniziativa del Consiglio Direttivo.
Le riunioni dell’Assemblea sono valide in prima convocazione quando sono presenti la metà più uno degli aventi diritto al voto, e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti.
Svolge le funzioni di Presidente dell’Assemblea il Presidente dell’Associazione. Se egli è assente lo sostituisce il Vice Presidente o il membro anziano del Consiglio Direttivo.
Delle riunioni dell’Assemblea deve essere redatto, a cura del Segretario e sotto la responsabilità del Presidente, un verbale da trascrivere nell’apposito Libro dei verbali che deve essere sempre tenuto a disposizione di ogni socio.
Articolo 12
Modalità di voto
L’Assemblea adotta le proprie delibere con voto palese.
Le delibere sono approvate se raccolgono la maggioranza dei consensi dei soci con diritto di voto presenti all’Assemblea.
Nel caso di modifiche allo Statuto risultano approvate le proposte che ottengono la maggioranza di due terzi dei consensi dei soci con diritto di voto intervenuti. Stesso regime vale per i Regolamenti.
I soci chiamati a ricoprire cariche elettive pubbliche perdono il diritto di voto per tutta la durata del mandato.
Nelle elezioni delle cariche dell’Associazione, quando due o più candidati ottengano la parità dei consensi si procede al ballottaggio.
Articolo 13
Compiti dell’Assemblea
I compiti dell’Assemblea sono:
a) approvare il Rendiconto dell’anno trascorso e il Bilancio preventivo per l’anno in corso;
b) eleggere gli Organi dell’Associazione;
c) approvare e modificare gli indirizzi e le linee programmatiche dell’Associazione;
d) approvare le modifiche allo Statuto;
e) approvare l’adozione di Regolamenti;
f) deliberare lo scioglimento dell’Associazione con maggioranza di due terzi dei soci ordinari;
g) deliberare su tutti gli argomenti sottoposti alla sua approvazione.
Articolo 14
Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo è composto da 7 membri, compresi Presidente e Vice-Presidente, scelti fra i soci iscritti nel Libro dei soci entro il giorno precedente a quello dell’elezione.
Il Consiglio Direttivo si riunisce su invito del Presidente o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi componenti.
Le riunioni del Consiglio Direttivo sono convocate dal Presidente mediante avviso da inviare ai componenti almeno 5 (cinque) giorni prima della data fissata per l’adunanza. L’avviso deve contenere gli argomenti all’ordine del giorno, il luogo, la data e l’ora della riunione.
Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della metà più uno dei suoi componenti. Salvo ove diversamente stabilito, ogni decisione si adotta a maggioranza. In caso di parità prevale il voto motivato del Presidente (o del Vice Presidente, qualora il Presidente sia assente).
Delle riunioni del Consiglio Direttivo viene redatto, a cura del Segretario e sotto la responsabilità del Presidente, apposito verbale.
Articolo 15
Compiti del Consiglio Direttivo
I compiti del Consiglio Direttivo sono:
a) elaborare il programma annuale dell’Associazione (Programma operativo) e predisporre le proposte dell’Assemblea per tutti gli adempimenti associativi;
b) eseguire le delibere dell’Assemblea dei soci;
c) adottare i provvedimenti necessari alla gestione dell’Associazione predisponendo il Rendiconto economico e il Bilancio di previsione, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;
d) fissare le quote associative e indicare i relativi termini di pagamento;
e) deliberare sulle domande di adesione all’Associazione e dichiarare la decadenza e l’esclusione dei soci con delibera motivata;
f) approvare la stipulazione di convenzioni e di accordi non onerosi e quanto altro occorra nel perseguimento degli obiettivi associativi;
g) proporre all’Assemblea dei soci la nomina dei rappresentanti dell’Associazione in tutti quegli organismi in cui viene richiesta la rappresentatività dell’Associazione medesima;
h) nominare, tra i propri membri, un Segretario specificandone i compiti tra i quali la tenuta del Libro dei Soci, la tenuta del Libro dei verbali del Consiglio Direttivo e la tenuta del Libro dei verbali dell’Assemblea;
i) nominare, tra i propri membri, un Cassiere specificandone i compiti, tra i quali la tenuta del Libro di Cassa.
Il Consiglio Direttivo approva le proprie deliberazioni con il metodo del voto palese.
Quando il Consiglio Direttivo, per vacanza comunque determinatasi, ha necessità di procedere alla sostituzione di uno o più componenti, procede alla cooptazione fino alla sostituzione con votazione.
La vacanza, comunque determinatasi, della metà più uno dei componenti il Consiglio Direttivo, ne comporta la sua decadenza.
Articolo 16
Il Presidente
Il Presidente ha la legale rappresentanza dell’Associazione, può stare in giudizio per la tutela degli interessi dell’Associazione, cura i rapporti dell’Associazione con le amministrazioni pubbliche, con le altre associazioni e gli organismi pubblici o privati e con le organizzazioni di categoria. Esercita inoltre le altre funzioni che gli vengono demandate dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo.
Il Presidente sottoscrive tutti gli atti e contratti stipulati dall’Associazione e riscuote, nell’interesse dell’Associazione, somme da terzi rilasciandone quietanza.
Il Presidente, in caso di assenza, di impedimento e in ogni altre circostanza, può delegare in parte o interamente i propri poteri al Vice Presidente che assume così i poteri dello stesso Presidente.
Articolo 17
Scioglimento
In caso di scioglimento dell’Associazione, qualunque sia la causa, il patrimonio risultante dalla liquidazione è devoluto ad associazioni od enti aventi scopi analoghi o ai fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
Articolo 18
Rinvio
Per quanto non previsto dal presente Statuto, valgono le norme e i regolamenti da esso derivanti o quanto stabiliscono in materia le leggi dello Stato. ■
Nessun commento:
Posta un commento